(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
              Valle d'Aosta, n. 34 del 25 agosto 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
     Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 33/1995 
 
    1. L'art. 10 della legge regionale 21 agosto 1995, n.  33  (Norme
sulle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della  Giunta  e
sulla  previdenza  dei  consiglieri  regionali),  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Art.  10.  (Rimborso  delle  spese  legali  e  processuali   e
coperture assicurative) - 1. I consiglieri e gli assessori  regionali
nei cui confronti sia stato aperto un procedimento di responsabilita'
civile o penale, per fatti  o  atti  compiuti  nell'espletamento  dei
compiti  connessi  con  la  carica  ricoperta,  possono  chiedere  il
rimborso delle spese  legali  e  processuali  sostenute,  debitamente
documentate, salvo nel caso di sentenza di condanna definitiva che ne
accerti la responsabilita' per dolo o colpa grave. Nel caso sia stato
aperto un procedimento di  responsabilita'  amministrativo-contabile,
il rimborso, previa richiesta dei soggetti interessati, e' dovuto nei
limiti e con le modalita' di cui all'art. 3, comma 2-bis, del decreto
legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 20 dicembre 1996, n. 639. 
    2. Il rimborso, totale o parziale, delle spese di cui al comma 1,
ove  non  coperte  da  assicurazione,  e'  deliberato  dalla   Giunta
regionale. 
    3. Ove si verifichi l'apertura di procedimenti civili e/o  penali
per reati colposi nei confronti di consiglieri e assessori regionali,
per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti connessi  con
la carica ricoperta, e previa richiesta dei soggetti interessati,  la
Giunta regionale  concede  anticipazioni  dei  rimborsi  sulle  spese
sostenute,  ove  non  coperte  da  assicurazione,  fatta   salva   la
ripetizione delle somme erogate  in  caso  di  sentenza  di  condanna
definitiva che ne accerti la responsabilita' per dolo o colpa grave. 
    4. L'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio  regionale,  per  il
tramite della struttura dell'amministrazione regionale competente  in
materia di assicurazioni, puo' stipulare contratti di assicurazione a
copertura dei rischi derivanti dalle  eventuali  responsabilita'  dei
consiglieri e degli assessori regionali per  fatti  o  atti  compiuti
senza dolo o colpa grave nell'espletamento dei compiti  connessi  con
la carica ricoperta. 
    5. L'onere relativo ai contratti di assicurazione dei consiglieri
e degli assessori regionali contro gli infortuni, la cui  stipula  e'
deliberata dall'Ufficio di Presidenza  del  Consiglio  regionale,  e'
cosi' ripartito: 
      a) settanta per cento  a  carico  del  bilancio  del  Consiglio
regionale; 
      b) trenta per cento a carico dell'interessato. 
    6. L'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio  regionale,  per  il
tramite della struttura dell'amministrazione regionale competente  in
materia di assicurazioni, puo' stipulare contratti di assicurazione a
copertura dei danni materiali e diretti derivanti dalla  circolazione
stradale,   riportati   nell'espletamento   di   missioni    connesse
all'esercizio della carica ricoperta, dal  mezzo  di  proprieta'  dei
consiglieri e degli assessori regionali o dei loro  coniugi/familiari
conviventi.».