(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, n. 34 del 25 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 33/1995 1. L'art. 10 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), e' sostituito dal seguente: «Art. 10. (Rimborso delle spese legali e processuali e coperture assicurative) - 1. I consiglieri e gli assessori regionali nei cui confronti sia stato aperto un procedimento di responsabilita' civile o penale, per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti connessi con la carica ricoperta, possono chiedere il rimborso delle spese legali e processuali sostenute, debitamente documentate, salvo nel caso di sentenza di condanna definitiva che ne accerti la responsabilita' per dolo o colpa grave. Nel caso sia stato aperto un procedimento di responsabilita' amministrativo-contabile, il rimborso, previa richiesta dei soggetti interessati, e' dovuto nei limiti e con le modalita' di cui all'art. 3, comma 2-bis, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639. 2. Il rimborso, totale o parziale, delle spese di cui al comma 1, ove non coperte da assicurazione, e' deliberato dalla Giunta regionale. 3. Ove si verifichi l'apertura di procedimenti civili e/o penali per reati colposi nei confronti di consiglieri e assessori regionali, per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti connessi con la carica ricoperta, e previa richiesta dei soggetti interessati, la Giunta regionale concede anticipazioni dei rimborsi sulle spese sostenute, ove non coperte da assicurazione, fatta salva la ripetizione delle somme erogate in caso di sentenza di condanna definitiva che ne accerti la responsabilita' per dolo o colpa grave. 4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per il tramite della struttura dell'amministrazione regionale competente in materia di assicurazioni, puo' stipulare contratti di assicurazione a copertura dei rischi derivanti dalle eventuali responsabilita' dei consiglieri e degli assessori regionali per fatti o atti compiuti senza dolo o colpa grave nell'espletamento dei compiti connessi con la carica ricoperta. 5. L'onere relativo ai contratti di assicurazione dei consiglieri e degli assessori regionali contro gli infortuni, la cui stipula e' deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e' cosi' ripartito: a) settanta per cento a carico del bilancio del Consiglio regionale; b) trenta per cento a carico dell'interessato. 6. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per il tramite della struttura dell'amministrazione regionale competente in materia di assicurazioni, puo' stipulare contratti di assicurazione a copertura dei danni materiali e diretti derivanti dalla circolazione stradale, riportati nell'espletamento di missioni connesse all'esercizio della carica ricoperta, dal mezzo di proprieta' dei consiglieri e degli assessori regionali o dei loro coniugi/familiari conviventi.».